Ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari dei terreni iscritti al catasto sono soggetti ad una determinata rivalutazione percentuale pari all’80% per i redditi dominicali e al 70% per i redditi agrari.
In aggiunta a tale rivalutazione la Legge di Stabilità 2013 ha introdotto l’obbligo di un’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali e agrari attualmente pari al 30%. La suddetta ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP); da ciò si desume, dunque, che la ratio della norma era ed è quella di agevolare i soggetti di cui sopra che tassano il reddito agrario che risulterebbe l’unica rendita di loro competenza.
Per le imprese agricole che determinano il reddito imponibile sulla base del reddito agrario del fondo, il reddito dell’attività di allevamento, svolta in connessione con il terreno, è compreso in quello agrario dei terreni se, in base a determinati conteggi, il fondo aziendale risulta potenzialmente sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario, in caso contrario, per i capi che eccedono quelli allevabili
coperti dalla potenzialità del terreno, si rientra nel campo del reddito d’impresa, con la determinazione forfettaria del reddito.
In quest’ultimo caso, come precisato correttamente nel quesito, risulterebbe svantaggiosa la qualifica di IAP, condizione di svantaggio che deriva dalla semplice applicazione della norma che se da un lato agevola la determinazione dei redditi fondiari, dall’altra penalizza l’ipotesi di eventuale incapienza nel caso di allevamento eccedente.
A sostegno di quanto sopra si ricorda che l’art. 1, comma 44, della L. 232/2016 stabilisce che per gli anni 2017, 2018, 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, al fine di sostenere, in un periodo di crisi, gli operatori del settore agricolo, con specifico riferimento ai soggetti sopra citati.
ConsulenzaAgricola, 18 aprile 2018