Archivio news - PATENTINO TRATTORI

06
apr
PATENTINO TRATTORI
PATENTINO TRATTORI: Formazione e addestramento ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08
Chiunque utilizza trattori agricoli e forestali deve, ai sensi dell’art. 73, comma 5, essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Tale formazione è attestata dall’abilitazione all’uso, in vigore, per i lavoratori del settore agricolo, dal 31 DICEMBRE 2015; nelle pagine che seguono sono illustrati i contenuti della formazione e le diverse scadenze.
I corsi, le cui modalità esecutive sono definite dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, possono essere organizzati da soggetti formatori pubblici (Regioni e Provincie autonome, Ministero del lavoro, INAIL), associazioni datoriali, ordini professionali e soggetti privati accreditati.
Chi deve conseguire la formazione denominata “patentino”?
Tutti gli operatori a prescindere se siano datori di lavoro, lavoratori, coadiuvanti familiari, coltivatori diretti e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.
Il patentino è obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati (compresi trattori con pianale di carico), i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo). Inoltre va precisato che per «macchine agricole» si intendono tutte le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo 22 febbraio 2012 che hanno un utilizzo in ambito agricolo e forestale. Cioè una macchina da movimento terra (ad esempio una pala gommata) utilizzata nel settore agricolo va intesa come macchina agricola, quindi chi la guida, per ottenere l’abilitazione, dovrà attenersi alla regolamentazione dettata per il settore agricolo.
Quanto durano i corsi?
I corsi hanno durata minima di:
• 8 ore: trattori a ruote gommate
• 8 ore:  trattori a cingoli
• 13 ore:  per trattori a ruote e a cingoli
La formazione prevede un modulo giuridico (1 ora), uno tecnico (2 ore) e due pratici (uno per trattori a ruote e uno per trattori a cingoli di 5 ore ciascuno). Ogni modulo prevede una verifica finale.
I corsi prevedono l’effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da effettuarsi in un campo prove le cui specifiche caratteristiche sono individuate per legge.
L’abilitazione ha validità di 5 anni e dovrà essere rinnovata mediante un corso di aggiornamento di almeno 4 ore.
Chi e quando deve conseguire l’abilitazione?
LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO CHE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015:
1.Sono GIÀ addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale, ma NON hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione).
>Corso di formazione: entro il 31 dicembre 2017
>Corso aggiornamento durata 4 ore: entro 5 anni dall’avvenuta formazione
2.NON sono addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale e NON hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione).
>Corso di formazione: Corso prima dell’utilizzo
>Corso aggiornamento durata 4 ore: entro 5 anni dall’avvenuta formazione
3.Hanno una formazione pregressa equiparabile a quella prevista  all’Accordo del 22/02/2012 (perché il corso di formazione seguito era di durata non inferiore, composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento).
>Corso di formazione: non previsto
>Corso aggiornamento durata 4 ore: entro il 31 dicembre 2020
4.Hanno una formazione pregressa NON equiparabile a quella prevista dall’Accordo del 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore, ma composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento).
>Corso di formazione: non previsto 
>Corso aggiornamento durata 4 ore: entro il 31 dicembre 2017
5.Hanno una formazione pregressa NON equiparabile a quella prevista dall’Accordo del 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore senza verifica finale di apprendimento).
>Corso di formazione: non previsto
>Corso aggiornamento durata 4 ore: con verifica di apprendimento entro il 31 dicembre 2017
6.Sono addetti alla conduzione e hanno esperienza documentata almeno pari a 2 anni.
>Corso di formazione: non previsto
>Corso aggiornamento durata 4 ore:  entro il 13 marzo 2017
Cosa deve fare chi ha già esperienza di guida dei trattori?
A differenza di chi non può attestare l’esperienza - gli operatori “esperti” aventi i requisiti summenzionati, sono obbligati a frequentare il corso di aggiornamento della sola durata di 4 ore entro il 13 marzo 2017.
L’esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo si intende almeno pari a 2 anni.
I lavoratori autonomi, il datore di lavoro utilizzatore, il lavoratore subordinato possono documentare l’esperienza attraverso una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.
Quali sanzioni si rischiano?
La formazione delle attrezzature si rifà all’art. 73 del D.Lgs 81/08. Detto articolo ricade negli obblighi del Datore di Lavoro e dei Lavoratori contenuti negli art. 36 e 37 dove le sanzioni, per il Datore di lavoro, per la mancata formazione sono: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. Gli ultimi decreti legislativi in attuazione del “Jobs Act” (in vigore dal 24 settembre 2015) prevedono che in caso di omessa formazione le sanzioni raddoppino se i lavoratori interessati sono più di 5 e le sanzioni triplichino se i lavoratori interessati sono più di 10.
Inoltre la polizza assicurativa potrebbe non essere valida e quindi non coprire eventuali danni procurati a terzi se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida.

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