Controlli ufficiali su mangimi e alimenti: le nuove tariffe
Entrerà in vigore il 28 marzo 2021 il decreto legislativo 32/2021 che completa il processo di adeguamento dei controlli ufficiali alle nuove regole europee. Il d.lgs. 32/2021 definisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali, sulla base del Regolamento europeo (UE) 2017/625,
ma fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali.
I controlli ufficiali oggetto del decreto sono i controlli a tariffa obbligatoria, i controlli non programmati e i controlli su richiesta, compresi quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o documenti in formato elettronico.
I controlli riguardano gli alimenti e la sicurezza alimentare, i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), i mangimi, la salute e il benessere degli animali, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari.
Ai controlli e alle altre attività ufficiali effettuate dall’Azienda sanitaria locale, su richiesta dell’operatore, si applica la tariffa su base oraria (80 euro), maggiorata del 30%, quando questi sono effettuati:
– in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00;
– nei giorni festivi;
– nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del controllo o dell’altra attività ufficiale.
Il calcolo viene effettuo moltiplicando la tariffa oraria per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l’esecuzione del controllo ufficiale, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento, per l’esecuzione delle altre attività ufficiali di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare è il minuto.
Restano invariati gli importi a capo per il pollame macellato.
Per quanto riguarda i laboratori di sezionamento annessi ai macelli, l’Azienda sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, comma 1 e all’articolo 9, comma 1, applica la tariffa più favorevole all’operatore tra:
a) la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti dalle tariffe di cui all’allegato 2, sezione 2, sommate alle tariffe delle sezioni 1 e 3 oppure delle sezioni 1 o 3;
b) la tariffa su base oraria calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il controllo ufficiale rispettivamente nel macello, nel centro di lavorazione della selvaggina e nel laboratorio di sezionamento.
L’operatore è tenuto al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l’Azienda sanitaria locale procede alla maggiorazione dell’importo del 30% (più gli interessi legali) e all’emissione di una nuova richiesta. Trascorsi ulteriori 60 giorni, provvede all’attivazione della procedura di recupero crediti e contestualmente sospende il controllo ufficiale e dispone la sospensione dell’attività di macellazione.